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Educazione Continua in Medicina

ECM - L’Educazione Continua in Medicina in Italia

Lo sviluppo repentino della medicina e delle conoscenze scientifiche ha reso sempre più difficile per il singolo operatore sanitario rimanere al passo con un livello di professionalità aggiornata. Per questo motivo sono nati in moltissimi Paesi del mondo programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) per l’aggiornamento degli operatori sanitari.

 

Che cosa è l'ECM?

L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è un programma nazionale predisposto dal Ministero della Salute per il riconoscimento istituzionale della formazione professionale in ambito sanitario. Dal gennaio 2002 è diventato un percorso obbligatorio per tutto il personale sanitario che opera sul territorio nazionale, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità sia pubblica sia privata.
Gli eventi formativi previsti dal programma ECM riguardano l'aggiornamento professionale e/o manageriale e si dividono in attività formative residenziali (che si svolgono in strutture fisiche) e formative a distanza (per via telematica).
L'elaborazione del programma ECM è stata affidata a una Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che valuta e accredita gli eventi formativi secondo quanto disposto dal programma ECM.
Gli eventi di ECM vengono organizzati e gestiti dai provider, accreditati a questo scopo dal Ministero della Salute. Tutti i soggetti, sia privati sia pubblici, possono essere provider, purché siano dotati dei requisiti stabiliti dal Ministero e non ricadano nei casi di incompatibilità per conflitto di interesse, come stabilito dal D. Lgs. 229/99.

 

Come vengono attribuiti i crediti?

Ogni evento proposto alla Commissione viene valutato da un referente, che attribuisce un punteggio da zero (evento non accreditato) a 50 (punteggio massimo). Nell'assetto definitivo, a partire dal 2005, i punti saranno attribuiti dal provider stesso sulla base della durata del corso.
Il partecipante, se supera il test finale di apprendimento e consegna un questionario di valutazione, riceve dal provider un attestato con l'indicazione dei crediti attribuiti all'evento. Sulla base di tale attestato, otterrà infine la certificazione dei crediti dagli enti preposti dal Ministero della Salute (Ordini professionali, Regioni).
Per ottenere i crediti formativi il partecipante deve essere presente per tutta la durata dell'evento formativo.

 

Quanti crediti bisogna ottenere ogni anno?

I crediti da ottenere nel primo quinquennio di programma ECM (2002-2006) sono 150: l'obbligo di acquisizione, progressivo, parte da 10 crediti per il primo anno fino a 50 crediti per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del debito formativo previsto per l'anno.
La situazione è quindi la seguente:
2002: crediti: 10 - minimo: 5 - massimo: 20
2003: crediti: 20 - minimo: 10 - massimo: 40
2004: crediti: 30 - minimo: 15 - massimo: 60
2005: crediti: 40 - minimo: 20 - massimo: 80
2006: crediti: 50  - minimo: 25 - massimo: 100
Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie di operatori sanitari.
A partire dal 2007, i crediti da conseguire ogni anno saranno 50.

 

L'ECM è obbligatoria?

Sì, a partire dal 2002, anno in cui è iniziata la fase a regime del Programma nazionale di ECM.
E' esonerato dall'obbligo dell'ECM:
- il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, e cioè: corsi di specializzazione, dottorato di ricerca o master, corsi di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli; corsi di formazione complementare, come quelli effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270, Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni;
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

 

Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100 per cento rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale. In caso di assenza brevissima è cura del provider valutarne la giustificazione e l'incidenza sull'apprendimento finale.

 

Possono essere rilasciati crediti ECM ai docenti e ai relatori di un evento accreditato?

I docenti e i relatori in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ai fini ECM hanno diritto, previa richiesta al provider, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza, entro il limite del 50% dei crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno.
I crediti possono essere acquisiti solo in considerazione delle ore effettive di lezione; in altre parole, i crediti non possono essere frazionati o aumentati in ragione di un impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti (per esempio, un'ora e trenta minuti di lezione dà diritto a due crediti formativi; una lezione di quaranta minuti non può essere presa in considerazione, né è possibile cumulare frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).

 

I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM? In quale misura?

I crediti formativi validi ai sensi dell'art. 16 bis e seguenti del D. Lvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua al provider dell'evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La procedura da seguire prevede la registrazione sul sito ECM e il versamento di un contributo alle spese (art. 92, comma V, l. 388/2000). Il provider che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova finale e consegnato il questionario di valutazione. Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, dell'Unione Europea e non, possono essere accreditati solo se un provider italiano richiede ne l'accreditamento, sempre attraverso la registrazione dell'evento sul sito ECM.

 

In Italia la Commissione per la Formazione Continua ha stabilito che ogni evento formativo ha un valore stabilito in crediti formativi, definiti in stretta relazione con l’impegno e il tempo che l’operatore sanitario deve dedicare per la fruizione e l’assimilazione dell’evento. A titolo approssimativo ed esemplificativo, una giornata di formazione gestita qualitativamente ai massimi livelli corrisponde a circa 10 crediti formativi.

Gli eventi formativi si dividono in due categorie.

  1. Evento formativo di tipo residenziale :
    i congressi, le conferenze, i seminari, i corsi di formazione, i corsi di aggiornamento, ecc.
  2. Evento formativo a distanza :
    tutti quegli eventi per i quali non è necessario spostarsi o recarsi in alcun luogo. In altre parole sono tutti gli eventi fruiti da casa, su supporto cartaceo o informatico. L’operatore sanitario partecipante a questo tipo di formazione, detta appunto formazione a distanza (FAD), deve sostenere un test che comprovi il raggiungimento di un livello minimo di apprendimento. Il superamento o meno del test è la discriminante che determina l’acquisizione dei crediti da parte dell’operatore partecipante.
Per ulteriori approfondimenti relativi all’ECM e alla FAD si rimanda al sito del Ministero della Salute.
 


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“Progettazione ed Erogazione di Eventi Formativi, sia residenziali che FAD,
dedicati ai Professionisti della Sanità, nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM)”


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